Art. 1

      1. È autorizzato il trasferimento delle aree demaniali e patrimoniali (ex demanio marittimo) dello Stato ricadenti nel territorio del comune di Vibo Valentia, compresi in località «Pennello» della superficie complessiva di metri quadrati 165.000, ed in località «Bivona» della superficie complessiva di metri quadrati 45.000, e del comune di Palmi, contrade «Tonnara» e «Pietrenere» della superficie complessiva di metri quadrati 110.000, che risultano non utilizzate in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati, al patrimonio disponibile di ciascun comune.
      2. Le aree di cui al comma 1, che, con la sopravvenuta eseguibilità del contratto di compravendita, saranno sottratte al regime dei beni demaniali e di quelli patrimoniali dello Stato, risultano individuate nelle planimetrie allegate alla presente legge.
      3. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad eseguire la cessione a trattativa privata, esentata da ogni formalità amministrativa preventiva, di tali beni secondo le modalità previste dalla presente legge ed in deroga ad ogni diversa previsione legislativa vigente.